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ASPETTI
LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI,
AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE: |
- I
circoli e associazioni “enti
non commerciali";
- I
circoli e associazioni “attività
commerciali";
- Regimi
contabili "attività commerciali";
- Altre
norme fiscali e tributarie
d'interesse delle associazioni
sportive;
- Spese,
Inventario e Bilanci;
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TORNA
SU |
1.0
- I circoli e associazioni “enti
non commerciali” |
Non
sussistono dubbi sul
fatto che i circoli
e le associazioni
sportive, sia per
i fini statutari che
perseguono, sia per
l'attività effettivamente
esercitata, vadano
classificate fra i
cosiddetti Enti non
commerciali; tra gli
enti cioè che non
hanno per oggetto
esclusivo o principale
l'esercizio di un'attività
commerciale e/o agricola
(art. 73,comma 1,
lettera e, del TUIR)
per i quali il reddito
complessivo è determinato
dalla sommatoria dei
redditi fondiari e/o
di natura fondiaria
se posseduti, di capitali
o diversi ed infine,
qualora l'associazione
svolga una o più attività
considerate dalla
normativa vigente
"commerciali",
da redditi d'impresa
(art. 143 TUIR), ciascuno
determinato secondo
le regole di ogni
singola categoria
o, in alcuni casi,
se reddito d'impresa,
anche secondo criteri
forfetari.
Se
è corretto affermare
che in linea di principio
tali enti sono assoggettati
alla disciplina generale
degli enti non commerciali
è altrettanto corretto
specificare che, facendo
parte della categoria
degli "enti associativi",
sono destinatari di
un particolare regime
tributario agevolato,
specialmente per le
cessioni di beni e
prestazioni di servizio
rese all'interno dell'associazione.
In conseguenza di
quanto sopra, il trattamento
fiscale delle operazioni
poste in essere dai
circoli e dalle associazioni
sportive è disciplinato
ai fini IRES dagli
artt. 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149,
150, del DPR 22/12/86
n° 917 (Testo unico
delle imposte sui
redditi: TUIR) nel
testo attualmente
in vigore, peraltro
profondamente modificato
dal D.Lgs. 4 dicembre
1997 n° 460, ed ai
fini IVA principalmente
dall'art. 4 del DPR
n° 633/1972.
|
Sia
pure molto sinteticamente,
la normativa fiscale
citata (in particolare
art. 4, comma 4, del
DPR 633/72 e art. 148,
comma 3 -ex art. Ili
comma 3- del DPR 917/86)
stabilisce che sia ai
fini IVA che ai fini
IRES, per le associazioni
politiche, sindacali
e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali
e sportive le prestazioni
specifiche rese ai soci,
associati o partecipanti
dietro compensi ad hoc,
anche ottenuti sotto
forma di contribuzione
supplementare, non si
considerano svolte nell'esercizio
di attività commerciale
purché le stesse siano
effettuate in conformità
alle finalità istituzionali
(siano cioè previste
dallo Statuto Sociale).
Dette
prestazioni rimangono
estranee al fisco anche
quando sono rese a favore
di altre associazioni
svolgenti le stesse
attività ed appartenenti
alla medesima organizzazione
locale o nazionale,
ovvero ai soci di queste
ultime (art. 148 TUIR)
ne sono considerate
commerciali le cessione
di pubblicazioni "prevalentemente"
cedute agli associati.
In
linea generale pertanto
le cessioni dei beni
e le prestazioni di
servizi resi ai soci
dalle suddette associazioni
non sono imponibili
né ai fini IVA né ai
fini IRES (ex IRPEG).
Per maggiore comprensione
possiamo semplificare
nel presente prospetto
le attività non considerate
commerciali: |
-
Artistiche: Mostre,
rassegne, spettacoli
teatrali, cinematografici,
foto, ecc.
-
Culturali:
Visite guidate a
gallerie e musei,
attività bibliografiche,
filateliche, numismatiche,
hobbistiche, ecc.
-
Musicali: Attività
corali, folkloristiche,
musica leggera,
classica, ecc.
-
Sportive:
Gare, tornei, incontri,
battute di caccia
e di pesca, attività
subacquea con uso
di attrezzature
e impianti, gestione
di impianti sportivi
(per prestazioni
ai soci o ad altre
associazioni che
svolgono la stessa
attività facente
parte di un'unica
organizzazione locale
o nazionale).
-
Turistiche:
Gite, crociere,
soggiorni, vacanze,
settimane bianche
ad eccezione di
quelle in cui il
circolo sia ente
organizzatore assimilabile
all'agenzia di viaggio.
-
Varie:
Tutti gli incassi
corrisposti dai
soci per le attività
di cui sopra; somministrazione
di bevande, dolci,
caramelle, generi
di caffetteria anche
mediante corrispettivo
corrisposto da soci
e consiglieri. Contributi
da Enti privati,
da soci e consiglieri.
|
|
1.1
- Le quote associative
ordinarie e straordinarie,
nonché tutte le somme
provenienti da attività
non commerciali. |
La
non imponibilità dei
proventi da bar ed esercizi
similari, sancita dal
5 comma dell'ari. 148
del TUIR-, è stata confermata
da una decisione (22/11/96
n° 1430/97) della Commissione
Tributaria Centrale
e da una sentenza (15/1/2004
n° 280) della Suprema
Corte di Cassazione.
Il citato D.Lgs 460/97
esclude dalle attività
considerate commerciali
(anche se non rivolte
ai soli soci) i fondi
provenienti da raccolte
pubbliche svolte occasionalmente
ed i contributi corrisposti
da amministrazioni pubbliche
per lo svolgimento di
attività convenzionate
(art. 143, comma 3,
lettere a) e b) del
TUIR), o in regime di
accreditamento (art.
8, comma 7, del D.Lgs.
30/12/92 n° 502 come
sostituito dall'art.
9, comma 1, lett. G)
del D.Lgs. 7/12/93 n°
517) di attività aventi
finalità sociali esercitate
in conformità ai fini
istituzionali dagli
enti stessi.
Le
raccolte pubbliche suddette
(cioè rivolte a chiunque
voglia parteciparvi
siano soci o no) sono
quelle realizzate attraverso
la richiesta di danaro
a terzi durante determinati
eventi: celebrazioni,
ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione
pubbliche (anniversario
di vita dell'associazione,
vincita di un campionato,
organizzazione di una
festa dello sport, inizio
campagna tesseramento,
inaugurazione nuova
sede o nuovi impianti
ecc.). L'art. 143 specifica
che si tratta di eventi
occasionali nei quali
sarà possibile offrire,
in cambio del danaro,
beni di modico valore
(ad esempio calendari
del campionato dell'associazione
stessa o della serie
A, B o C, magliette
di atleti famosi, gadget
ecc,) per indurre a
sovvenzionare l'associazione.
Ricordiamo
che di ogni raccolta
di fondi deve essere
redatto entro quattro
mesi dalla chiusura
dell'esercizio uno specifico
rendiconto (art. 20
, comma 2 del DPR 600/73)
accompagnato da una
relazione illustrativa
che dimostri in modo
chiaro e trasparente
le entrate e le spese
di ogni manifestazione
organizzata.
Il
rendiconto e la relazione
debbono essere allegati
al rendiconto economico
e finanziario complessivo
(o bilancio) che il
gruppo dirigente è obbligato
a presentare ai soci
per l'approvazione e
tenuto a disposizione,
quindi non inviato a
chicchessia se non richiesto,
per eventuali controlli.
Tali adempimenti sono
richiesti anche per
distinguere la raccolta
di fondi dalla semplice
"liberalità"
(in denaro o beni) effettuata
in maniera spontanea
che non genera alcun
obbligo fiscale non
essendo fatta in cambio
di impegni (pubblicitari
ecc,) promessi dall'associazione.
Le
associazioni sportive
ed i circoli, quando
svolgono le suddette
attività a favore dei
soci, anche in presenza
di contributi suppletivi
per particolari prestazioni
(quote orarie per campi
da tennis, bocce, corsi
di apprendimento, gestione
del bar, ecc.): |
- Pagano
l'IVA quale ultimo
consumatore;
- Sono
esentate dalle scritture
contabili obbligatorie
(ris.min. n° 11/189
del 22/4/1985);
- Sono
esentate dalla presentazione
del bilancio ad
organismi esterni
(al Tribunale, ecc.);
|
Pertanto
gli unici obblighi che
competono loro, sono
quelli di conservare
per 10 anni le fatture
di acquisto debitamente
numerate e di richiedere
il numero di codice
fiscale (mettere, sia
per i circoli che per
le associazioni sportive,
sotto la voce "natura
giuridica": 12
e sotto la voce "codice
attività" per le
associazioni sportive
il n°92624 e per i circoli
il n° 91338). E'appena
il caso di dire che
tali attività vengono
considerate non commerciali
anche ai fini IRES (ex
IRPEG) e che pertanto
per il loro svolgimento
non è richiesta neppure
la denuncia dei redditi
(mod. UNICO 200_ Enti
non commerciali, ex
mod. 760) a meno che
le associazioni sportive
ed i Circoli non posseggano
beni fondiari (immobili)
o di natura fondiaria
(affitti di campi a
terzi, ecc.) o di capitali
(esclusi ovviamente
gli interessi di c/c
bancario che sono soggetti
ad imposta all'origine). |
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1.2
- Condizioni perché
tali attività restino
non commerciali |
La
normativa vigente elenca
alcune condizioni affinché
tali attività siano
effettivamente annoverate
quali non commerciali: |
-
Le
cessioni di beni
e le prestazioni
dei servizi debbono
essere svolte nei
confronti dei soci;
-
Per
la gestione de!
bar l'associazione
sportiva o il circolo
deve essere iscritta
ad un'associazione
riconosciuta dal
Ministero dell'Interno
quale "assistenziale";
-
Gli
statuti debbono
contenere obbligatoriamente
(vedi art. 5 D.Lgs
460/97, art. 3 Legge
383/00, art. 4 Legge
128/04):
-
denominazione dell'associazione
contenente anche
la dizione di "associazione
sportiva dilettantistica"
(ovviamente ciò
è richiesto alle
sole associazioni
o circoli che svolgono
prevalentemente
attività sportiva).
-
indicazione
della sede sociale;
-
finalità istituzionali
(per le associazioni
sportive l'attività
sportiva dilettantistica
compresa l'attività
didattica);
-
indicazione
del fondo sociale;
-
poteri degli organi
associativi e loro
durata in carica;
-
mancanza
di finalità lucrativa;
-
oggetto
e scopo non economico;
-
divieto di distribuzione
diretta o indiretta
di utili, avanzi
di gestione, fondi,
riserve o capitali,
durante la vita
dell'associazione;
-
obbligo
di devolvere, in
caso di scioglimento
dell'associazione,
il patrimonio residuo
ad altra associazione
con finalità analoghe
o a fini di pubblica
utilità, sentito
l'organo di controllo
che dovrà essere
nominato con decreto
interministeriale;
-
disciplina
uniforme del rapporto
associativo, escludendo
espressamente la
temporaneità della
partecipazione alla
vita dell'associazione
o limitazioni democratiche
in funzione della
scarsa partecipazione
alle attività sociali
(non è possibile
limitare i diritti
dei soci in relazione
al tempo di adesione
o alla frequenza
per esempio della
sede sociale );
-
diritto
di voto a tutti
gli associati maggiori
di età per l'approvazione
e la modificazione
dello statuto, dei
regolamenti e per
la nomina degli
organi direttivi;
-
principio
di voto singolo
ai sensi dell'art.
2532 del codice
civile;
-
sovranità
dell'assemblea;
-
Indicazione
dei criteri di ammissione
e di esclusione
degli associati;
-
obbligo
di redigere ed approvare
il rendiconto economico
e finanziario annuale
( o bilancio se
previsto dallo statuto
);
-
idonee forme di
pubblicità ai soci
delle convocazioni
delle assemblee,
delle relative deliberazioni,
dei bilanci o rendiconti;
-
intrasmissibilità
della quota o contributi
associativi per
atto tra vivi (può
però prevedersi
la possibilità di
subentro dell'erede
in caso di morte
dell'associato);
-
non
rivalutabilità della
quota o contributi
associativi;
-
divieto
per gli amministratori
di ricoprire la
medesima carica
in altre società
o associazioni nell'ambito
della medesima Federazione
o, negli Enti di
promozione Sportiva,
nella medesima disciplina
( anche questa clausola
riguarda solo chi
svolge attività
sportiva ).
|
Il
comma 18 dell'art. 90
della legge 289/02 prevedeva
espressamente la gratuità
delle cariche associative.
La nuova formulazione
del comma 18 (art. 4,
comma 6 ter, L. 21/5/04.n°
128) non prevede più
il divieto di erogare
compensi agli amministratori;
divieto che è invece
previsto da leggi regionali,
con particolare riferimento
agli statuti delle associazioni
di "promozione
sociale". L'inserimento
nello statuto della
clausola suddetta diventa
quindi necessaria per
l'iscrizione dell'associazione
negli albi (o registri)
regionali che spesso
è la condizione per
accedere ai contributi
pubblici a questo livello.
Per
le associazioni sportive
(ma anche per le società
sportive di capitali)
era inoltre previsto
l'obbligo di conformare
gli statuti ed i regolamenti
alle direttive del CONI,
delle relative federazioni
o degli enti di promozione
sportiva ed era prevista
l'istituzione presso
il CONI di un registro
delle associazioni sportive
suddiviso a seconda
della natura giuridica
delle stesse (commi
20, 21, 22 art. 90 L.
289/02); l'iscrizione
al registro era titolo
necessario per l'accesso
ai contributi pubblici.
La legge 128/04 abolisce
tali nonne. Chi scrive
ritiene tuttavia che
in considerazione die
con D.L. 21/5/04 n°
136, è stato affidato
al CONI il compito di
certificare (direttamente
o attraverso le federazioni
o gli enti di promozione
sportiva) l'effettivo
svolgimento dell'attività
sportiva dilettantistica
da parte delle associazioni,
società o cooperative,
convenga inserire nello
statuto la clausola
suddetta. Inoltre lo
stesso decreto assegna
al CONI il compito di
trasmettere ogni anno
alla Agenzia delle Entrate
del Ministero delle
Finanze l'elenco delle
associazioni, società
e cooperative "riconosciuti"
quali soggetti che svolgono
attività sportiva dilettantistica
ed alle quali possono
essere concesse le agevolazioni
fiscali. |
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1.3
- Perdita della qualifica
di ente non commerciale |
Il
D.Lgs. 460/97 prevede
per il circolo (ma non
per l'associazione sportiva:
comma 11, art. 90 Legge
289/02) la perdita della
qualifica di "ente
non commerciale"
qualora la gestione
delle attività commerciali
superi per un intero
periodo d'imposta in
redditi, immobilizzazioni,
investimenti e ricavi,
quella delle attività
istituzionali. In questo
caso anche le attività
elencate al punto 4.2
debbono essere considerate
commerciali e seguire
gli adempimenti di cui
al punto 4.6. La perdita
di qualifica opera a
partire dal 1 gennaio
dell'anno d'imposta.
La circolare esplicativa
(124/E del 1998) del
D.Lgs 460/97 chiarisce
giustamente che i suddetti
parametri non sono tassativi,
ma piuttosto un metro
di giudizio per i pubblici
ufficiali comandati
al controllo delle attività
dell'associazione e
della loro coerenza
con le norme fiscali.
Diventa pertanto estremamente
importante la relazione
accompagnatoria (indicata
nel punto 1.5) al rendiconto
economico e finanziario
per dimostrare la coerenza
dell'associazione con
i propri fini istituzionali. |
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TORNA
SU |
2
- I circoli e associazioni “attività
commerciali” |
Ciò
in linea generale
perché alcune attività
sono indicate nell'ari.
4, comma 5, del DPR
633/72, e nell'ari.
148, comma 4°, del
TUIR, come sinonimo
di operazioni assistite
dal carattere della
commercialità per
presunzione legale.
Tali attività, indicate
tassativamente dagli
articoli citati, sono:
|
-
Cessione
di beni nuovi prodotti
dalle associazioni
sportive o dai circoli
con lo scopo di
venderli, quali
le pubblicazioni
(escluse quelle
che sono cedute
prevalentemente
all'interno delle
associazioni); quadri
(per esempio a seguito
di una mostra di
pittura organizzata
dall'associazione
fra i propri soci);
modellismo (per
esempio a seguito
di una gara fra
soci, ecc.);
-
Gestione
di spacci aziendali
e di mense, e di
somministrazione
di pasti, con esclusione
per esempio della
gestione del bar
se l'associazione
è affiliata ad associazione
nazionale "riconosciuta"
ed ha chiesto ed
ottenuto l'autorizzazione
ai sensi della normativa
vigente sul commercio
(articolo 3, comma
6, legge 287/91
e articolo 2, DPR
235 del 4.04.2001);
-
Trasporto
e deposito merci;
-
Trasporto
di persone;
-
Organizzazione
di viaggi e soggiorni
turistici, prestazioni
alberghiere o di
alloggio (il D.lgs
460 esclude dalla
commercialità ai
soli fini IRES l'organizzazione
di viaggi e soggiorni
turistici qualora
tali attività risultino
complementari a
quelle svolte in
diretta attenzione
degli scopi istituzionali
e rivolta ai soci);
-
Pubblicità
commerciale (sponsorizzazione,
ecc.);
-
Gestione
di fiere ed esposizioni
a carattere commerciale;
-
Telecomunicazioni
e radiodiffusioni
circolari;
-
Esercizio
di attività di cui
all'ari. 2195 del
codice civile;
-
Attività industriale
di produzione di
beni e servizi;
-
Attività
intermediaria nella
circolazione dei
beni;
-
Attività
bancaria e di assicurazione;
-
Attività
ausiliare alle precedenti;
-
Attività
in favore di terzi
(anche se istituzionali)
contro pagamento
di corrispettivi;
|
E
' necessario sottolineare
che tali attività assumono
la natura di attività
commerciali se sono
continuative e non occasionali:
ad esempio una cena
o una gita sociale,
essendo di natura occasionale,
non possono essere considerate
commerciali. La normativa
attuale (art. 1 comma
473 della legge 31/12/2004
n° 311), avendo inserito
per definizione generale
"la pubblicità,
in qualunque modo realizzata
negli impianti utilizzati
per manifestazioni sportive
dilettantistiche con
capienza inferiore ai
tremila posti",
fra le attività "occasionali,"
esonera dall'imposta
relativa le società
e le associazioni sportive
che ricevono corrispettivi
da chicchessia a tale
titolo. Esistono tuttavia
problemi di applicabilità
della suddetta norma
in quanto per la sua
applicazione il legislatore
si è richiamato a d'una
legge abolita. |
|
2.1
- Iter per le attività
commerciali. |
Per
tali attività in linea
generale l'iter da seguire
è il seguente: |
-
Presentare domanda
di inizio attività
chiedendo il numero
di partita IVA all'ufficio
provinciale competente;
-
Tenere registri
acquisti, fatture
e/o corrispettivi
IVA sui quali vanno
annotati cronologicamente
tutti i movimenti;
-
Eseguire le annotazioni
periodiche ed effettuare
il versamento IVA
eventualmente a
debito;
-
Presentare
la dichiarazione
annuale IVA;
-
Comunicare
tutte le variazioni
rispetto ai dati
presentati;
|
Oltre
ai fini IVA, le attività
elencate sono soggette
ai fini delle imposte
dirette (IRES ex IRPEG)
per cui gli adempimenti
da seguire sono:
|
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TORNA
SU |
3
- Regimi contabili "attività
commerciali" |
Esistono tuttavia notevoli
differenziazioni nella
tenuta della contabilità
a seconda del volume di
affari concernente l'attività
considerata commerciale.
Per
gli enti non commerciali
sono infatti previsti
i seguenti regimi contabili:
regime forfetario (L.
n. 398/1991), regime
forfetario (art. 145
del DPR 917/1986 -TUIR),
regime semplificato
(art. 18 DPR 600/1973),
regime ordinario.
|
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A)
Contabilità forfetaria |
A
seguito dell'emanazione
del D.Lgs. 460/97 gli
enti non commerciali dal
1° gennaio 1998 sono ammessi
alla determinazione del
reddito in maniera forfetaria,
cioè applicando al totale
dei ricavi conseguiti
nell'esercizio di attività
commerciali un coefficiente
di redditività per scaglioni
ed a seconda dell'appartenenza
del ricavo ad attività
di prestazione di servizi
o altro nella seguente
misura:
-
per
le attività di prestazione
di servizi si applica
il 15% fino a € 15.493,71;
da tale cifra a 309.874,14
€ si applica il 25%;
-
per
le altre attività
quali le cessioni
di beni ecc: fino
a € 25.822,84 si applica
il 10%; oltre e fino
a 516.456,14 si applica
il 15% (art. 146 TUIR).
Lo
stesso articolo 145
del TUIR specifica chiaramente
(comma 1) che le associazioni
sportive dilettantistiche,
le associazioni senza
scopo di lucro, le pro-loco
(dal 2003 anche le società
di capitali e le cooperative
che svolgono attività
sportiva dilettantistica
e dal 2005 anche corali,
bande musicali ecc.
le quali ultime peraltro
se organizzate in associazioni
senza scopo di lucro
rientravano già dal
1992 nella suddetta
disciplina), possono
continuare ad operare
secondo le norme stabilite
dalla legge 16 dicembre
1991 n° 398.
In
conseguenza nel caso
questi soggetti non
superino nell'anno 250
mila euro di proventi
al netto di IVA, (ed
a seguito dell'emanazione
della Legge n° 289 del
27/12/02 art. 90,ciò
vale anche per società
ecc,) può usufruire
delle nonne contenute
nella legge 16 dicembre
1991 n°.398 inizialmente
prevista per le associazioni
sportive ed estesa con
Legge 66/92, (articolo
9-bis) a tutti gli enti
associarvi senza scopo
di lucro ed alle pro-loco.
Per il calcolo del suddetto
limite, individuato
in base al principio
di cassa, occorre tener
conto:
-
dei
ricavi da attività
commerciale (reddito
d'impresa - art. 85
TUIR);
-
delle sopravvenienze
attive (art. 88 TUIR);
-
di contributi pubblici
erogati per l'esercizio
dell'attività commerciale.
Le società di capitali
(SpA ed SrL) e le
cooperative per accedere
alla contabilità prevista
dalla legge 398/91
debbono inserire obbligatoriamente
nei loro statuti la
mancanza di scopo
di lucro, l'impegno
a svolgere attività
sportiva dilettantistica,
l'impegno a reinvestire
gli eventuali utili
nell'attività sportiva
dilettantistica e
l'impegno a devolvere
a strutture similari,
in caso di scioglimento,
i propri beni.
Tale
normativa prevede in
sintesi: 1) possibilità
di optare (con lettera
raccomandata alla competente
Agenzia delle Entrate
ed alla SIAE di zona)
per la disciplina di
cui alla Legge 398/91
che semplifica gli adempimenti,
perché esonera dagli
obblighi di una contabilità
altrimenti complessa
(salvo conservazione
copie fatture emesse
e ricevute). Si utilizza
infatti solo il prospetto
riepilogativo di cui
al DM 11/02/97, con
versamento trimestrale
IVA ed eventuale imposta
sugli spettacoli attraverso
il versamento in banca
(mod. F24) con le modalità
di cui all'articolo
74 comma 6 del DPR 633/72;
2) utilizzo della disciplina
forfetaria anche ai
fini IRES e IRAP, basandosi
su un coefficiente di
redditività del 3% calcolato
sul totale dei proventi
di natura commerciale.
In sostanza l'associazione
sportiva, (e/o il circolo,
e/o la società sportiva)
dovrà versare ai fini
IRES il 33% del 3% di
quanto incassato (ignorando
quindi le spese sostenute
ma anche la relativa
documentazione), ai
fini IRAP il 4,25% sempre
del 3% ed infine ai
fini IVA il 50% dell'IVA
dovuta (90% per le sponsorizzazioni).
L'
opzione per il regime
forfetario è esercitata
nella dichiarazione
annuale dei redditi,
ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta
nel quale è esercitata
fino a quando non è
revocata e comunque
per un quinquennio (art.
145 TUIR)
L'associazione
sportiva, il circolo,
la società sportiva
di capitali e la cooperativa
sono esonerate dal rilascio
di scontrino e/o ricevuta
fiscale (art. 12, comma
3, del DL. 30/12/1991
N° 417) A seguito dell'emanazione
della legge 342/00,
per le associazioni
sportive che hanno optato
per la legge 398/91,
viene confermato che
non concorrono alla
formazione del reddito
i proventi realizzati
nello svolgimento di
attività commerciali
in non più di due iniziative
all'anno e per un intròito
non superiore a 51.647,00
euro.
Il
D.Lgs. 460/97 (art.
4, comma 1), fatto salvo
quanto contenuto nella
Legge 398/91, prevede,
nel caso si superino
i 250 mila euro di incasso
per le attività che
non siano prestazioni
di servizio, la possibilità
di continuare, dal primo
giorno del mese successivo,
con la contabilità semplificata,
ordinaria o con la contabilità
forfetaria fino a 516.470
euro: in questo caso
la redditività non è
più il 3% ma il 15%.
L'associazione
(o società o cooperativa)
non potrà applicare
nell'anno successivo
la disciplina di cui
alla legge 398/91.
|
|
B)
Contabilità semplificata
|
Le
associazioni sportive
e le società che non optano
per la contabilità forfetaria
e che esercitano attività
che non superano i 309.874
euro di volume d'affari
all'anno per prestazione
di servizi e 516.457 euro
per le altre attività,
possono accedere alla
cosiddetta contabilità
semplificata. Tale regime
contempla pochi e semplici
adempimenti.
I
soggetti in regime di
contabilità semplificata
debbono infatti tenere
solamente i registri
IVA. Sul registro IVA
dei corrispettivi e/o
fatture emesse, vanno
registrati tutti gli
incassi relativi alle
attività commerciali:
i primi dopo l'ultimo
giorno festivo successivo
all'incasso e i secondi
entro 15 gg. Dalla data
dell'emissione.
Sul
registro IVA acquisito
vanno annotate tutte
le spese, anche quelle
non IVA, cronologicamente
ed entro i seguenti
termini:
-
Per
quelle IVA entro il
mese successivo al
ricevimento;
-
Non
IVA entro 60 gg. dall'effettuazione
dell'operazione;
-
Le
annotazioni rimanenze
e le scritture rettificative
debbono essere fatte
entro il termine della
dichiarazione dei
redditi.
A
fine anno, oltre alla
denuncia IVA, l'associazione
sportiva, è tenuta a
presentare con la dichiarazione
dei redditi, il prospetto
dei costi e dei ricavi,
senza quindi l'obbligo
di predisposizione del
bilancio (ciò non esime
ovviamente dalla presentazione
ai soci del già citato
rendiconto economico
e finanziario o bilancio).
Se
l'associazione sportiva
o la società svolge
più attività commerciali
contemporaneamente deve
tenere i libri IVA analitici.
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C)
Contabilità ordinaria
|
Con
ricavi commerciali per
attività di prestazione
di servizi superiori a
309.874 euro (e per le
altre attività superiori
a 516.457 euro) le associazioni
e le società debbono obbligatoriamente
adottare la c.d. contabilità
ordinaria e conseguentemente
tenere tutte le scritture
obbligatorie previste
dal Codice Civile, cioè
il registro delle fatture
emesse, il registro dei
corrispettivi, il registro
degli acquisti, il libro
giornale, il libro degli
inventari, ecc.
Tutte
le scritture debbono
essere conservate per
almeno 10 anni dalla
data dell'ultima registrazione;
per eguale periodo debbono
essere conservate lettere,
copie, fatture, ecc.
Debbono infine essere
tenute tutte quelle
scritture ausiliarie
per rilevare il patrimonio,
il registro dei beni
ammortizzabili, quando
ne ricorrano i presupposti,
i registri IVA ed infine,
se vi sono dipendenti,il
libro paga e matricola.
Sul libro giornale vanno
registrate cronologicamente
le operazioni contabili
entro 60 giorni.
Il
libro giornale non deve
più essere preventivamente
bollato e vidimato prima
dell'uso (art. 8 L.
18 ottobre 2001 n° 383);
le sue pagine debbono
però essere numerate
progressivamente prima
della loro utilizzazione
e per ciascun anno,
con l'indicazione pagina
per pagina, dell'anno
cui si riferisce (ad
esempio per l'anno 2006:
2006/1-2006/2 ecc.)
Le
vidimazioni, sempre
comunque possibili,
sono apposte dall'Ufficio
del registro o da un
notaio. Il libro inventari,
anch'esso ne bollato
ne obbligatoriamente
vidimato, deve contenere
l'inventario delle attività
e delle passività della
società, dell'associazione
sportiva e/o del circolo.
Il libro cespiti ammortizzabili
deve contenere i dati
di tutti i beni strumentali
(relativi all'attività
commerciale) raggruppati
per categorie omogenee
(ad esempio, autoveicoli,
macchine ufficio, impianti,
ecc.). Di tali beni
devono venire indicate
le quote di ammortamento
annuali. I libri IVA
debbono contenere i
dati relativi alle fatture
emesse (libro IVA clienti)
e quelle ricevute (libro
IVA fornitori o acquisti).
Alle associazioni che
adottano il regime ordinario
si applicano le disposizioni
contenute nel DPR 633/72;
La possibilità di optare
per la contabilità ordinaria
è concessa anche alle
associazioni non obbligate
a tale regime per cui
alcune vi accedono;
ciò per evitare noiose
ispezioni e controlli
che sono più rari data
la maggiore trasparenza,
ma anche complessità,
che il suddetto regime
comporta. Proprio a
causa di questa complessità
delle operazioni contabili
e fiscali, è consigliabile
che i dirigenti delle
associazioni sportive
e/o dei circoli ed a
maggior ragione delle
società, si avvalgano
di consulenze di esperti
in materia.
|
|
3.1 - Imposta sul valore
aggiunto (TVA)
|
Anche
ai circoli ed alle associazioni
sportive è data la facoltà
di detrazione dell'IVA
relativa agli acquisti
effettuati nell'esercizio
di attività commerciali
indipendentemente dal
regime di contabilità
adottato. La legge (DPR
633/72) detta le seguenti
condizioni per ottenere
le detrazioni:
-
l'attività
commerciale deve essere
gestita con contabilità
separata da quella
istituzionale;
-
la
contabilità deve essere
conforme alle disposizioni
in materia di corretta
tenuta delle scritture
contabili;
-
le
"pezze giustificative"
(fatture ricevute
ecc.) devono essere
fiscalmente valide;
-
la
contabilità obbligatoria
per legge, qualora
beni e servizi (personale,
telefono, affitti
corrente elettrica
ecc,) vengano usati
promiscuamente, deve
essere estesa alla
attività istituzionale
e deve essere trasparente
e comprensibile. Anzi,
per quanto possibile
è bene distinguere
le spese inerenti
l'una e l'altra in
quanto può essere
detratta solo l'IVA
inerente all'attività
commerciale e lo scorporo
delle spese promiscue
è sempre soggetto
a critiche in quanto
manca per legge un
criterio oggettivo
di ripartizione per
cui occorre affidarsi
al buonsenso. L'IVA,
da versare mensilmente
o trimestralmente,
va calcolata - tranne
che quella afferente
alla contabilità opzionata
- sulla differenza
fra quella dei corrispettivi
e quella sugli acquisti
ed ovviamente può
risultare a debito
o a credito.
|
|
3.2 - Imposta Regionale
sulle Attività Produttive
(IRAP) - D.lgs 15/12/1997
n° 446.
|
Il
Consiglio dei Ministri
ha approvato nel dicembre
1997 il decreto sull'imposta
regionale sulle attività
produttive e sulla finanza
locale. Il
Decreto prevede che anche
i circoli, le associazioni
sportive e le società
siano assoggettate all'imposta
(art. 3 comma 1 lettera
e) e che l'aliquota sia
pari al 4,25%. La base
imponibile, definita per
le nostre associazioni
dall'art. 10 commi 1 e
2, è la seguente:
a)
Per chi svolge esclusivamente
attività non commerciale
è determinata in un importo
pari alla sommatoria dell'ammontare
delle retribuzioni corrisposte
al personale dipendente
e assimilate a quello
del lavoro dipendente,
e dei compensi erogati
per collaborazioni coordinate
e continuative ed autonome
occasionali. A tale importo
per le società e per le
associazioni sportive
dilettantistiche non vanno
aggiunte le indennità,
i premi ed i rimborsi
corrisposte ai sensi dell'ari
37 della legge n°342/00
(vedi comma 10, art. 90,
Legge 289/02).
b)
Per chi svolge anche attività
commerciali è quella relativa
alla differenza dei componenti
positivi del reddito e
quelli negativi (art.
5 comma 2). Per le associazioni,
i circoli e le società
che hanno optato per il
regime forfetario (Legge
398/91 o D.lgs 460/97)
la base imponibile è pari
al 3% (o al 15%) dei proventi
da attività commerciale.
c)
Per chi svolge attività
commerciale ed ha personale
dipendente o si avvale
di collaborazioni, la
base imponibile è la sommatoria
di a) + b).
I
soggetti passivi sono
tenuti a presentare la
dichiarazione in concomitanza
con la denuncia dei redditi.
Ovviamente non sono tenuti
alla dichiarazione le
associazioni sportive,
i circoli e le società
che non svolgono attività
commerciale e non elargiscono
ne retribuzioni, ne compensi,
salvo quelli previsti
dall'ari 25 Legge 133/99
e successive modificazioni,
con particolare riferimento
all'art 67 lettera m)
del TUIR. (redditi diversi).
Il
decreto IRAP abolisce
(art. 36) i seguenti tributi:
- Contributi
per il servizio sanitario
nazionale;Imposta
locale sui redditi
(ILOR);
- Imposta
comunale per l'esercizio
d'impresa, arti e
professioni (ICIAP);
- La
tassa per l'attribuzione
della partita IVA;
- La
tassa sulle concessioni
comunali per alcolici
(art. 51);
Per
le associazioni ed i
circoli che detengono
o somministrano alimenti
e bevande anche alcoliche
(bar, spacci, mense)
è comunque necessaria
a fine anno una comunicazione
al Comune di "prosecuzione
di attività" contenente
inoltre la dichiarazione
che è stata rinnovata
l'adesione all'associazione
nazionale riconosciuta
quale assistenziale
dal Ministero dell'Interno.
|
|
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TORNA
SU |
4
- Altre norme fiscali e tributarie
d'interesse delle associazioni
sportive |
|
4.1
- Liberalità: |
L'art. 90, comma 9)
della legge 289/02 consente
alle persone fisiche
di detrarsi dal reddito
il 19% per le erogazioni
liberali concesse alle
associazioni sportive
e/o società tino ad
un massimo di 1.500
euro per ogni periodo
d'imposta (art. 15,
lett. i-ter del TUIR)
Tali cifre vengono elevate
a 2.065 euro per le
persone fisiche e a
1.549 euro per le imprese
se erogate a circoli
e associazioni sportive
affiliate ad associazioni
di promozione sociale
(L. 383/00). La possibilità
di detrarsi dal reddito
le erogazioni liberali
è subordinata alle modalità
di versamento delle
somme erogate che debbono
essere fatte obbligatoriamente
attraverso conti correnti
postali o bancari e
comunque con modalità
rintracciabili, ed intestati
alla società od associazione.
Lo stesso comma 9) abroga
la possibilità di detrarsi
le erogazioni liberali
effettuate dai titolari
di reddito d'impresa,
a favore dei quali sono
state introdotte agevolazioni
sulle spese pubblicitarie
(comma 8, art. 90, legge
289/02).
|
|
4.2
- Versamenti di natura
pubblicitaria: |
Le imprese che erogano
fino a 200.000 euro
annue a società e associazioni
sportive dilettantistiche
che svolgono attività
nei settori giovanili
possono considerare
questi versamenti spese
di pubblicità e tale
importo può essere dedotto
interamente dal reddito
imponibile delle spese
(comma 8, art. 90 Legge
289/02).
|
|
4.3
- Bolla di accompagno: |
quando l'associazione
sportiva o il circolo
deve trasportare o spedire
beni ed attrezzature
per l'esercizio dell'attività
propria, occorre che
il materiale sia accompagnato
da una dichiarazione
di esonero firmata dal
Presidente.
|
|
4.4
- Imposta sulle manifestazioni
sportive: |
è dovuta (vedi art.
24 DPR 640 del 26/10/1972
— così come modificato
dal DL 26/02/99 n° 60)
e si paga a mezzo modello
F 24.
|
|
4.5
- Imposta sui premi
e sulle vincite: |
non è più dovuta se
il premio è assegnato
da associazioni sportive
o società sportive dilettantistiche
per ragioni sportive
(anche a non residenti)
e se il suo ammontare
è pari o inferiore a
7.500 euro; l'ammontare
del premio non deve
essere riportato nella
dichiarazione dei redditi
del percipiente.
L'imposta
è invece dovuta per
premi extra-sportivi
(20%) assegnati da associazioni
culturali ricreative
ecc, ad eccezione di
quelli erogati da cori
amatoriali, bande e
associazioni filodrammatiche
(comma 253, L. 30/12/2004
n° 311- Finanziaria
2005) che seguono le
norme delle associazioni
e società sportive.
In quest'ultimo caso
se il premio è superiore
a 7500 euro l'importo
eccedente a tale cifra
è soggetto a ritenuta
seppure a titolo d'imposta.
|
|
4.6
- Imposta comunale sulla
pubblicità e sulle pubbliche
affissioni: |
non è dovuta da circoli
e associazioni sportive
per targhe o simili
apposte per l'indicazione
della sede sociale (art.
17, comma 1, lettera
h) del D.Lgs. 15/11
1993 n° 507), ne per
volantini, ecc., distribuiti
a propria cura; mentre
è dovuta nella misura
del 50% ,anche se portano
manchette pubblicitarie
(ris. del Ministero
delle Finanze N° 3/3360
del 12/8/1997) per manifesti,
ecc., anche se l'affissione
avviene a cura del circolo
o dell'associazione
sportiva ( art 16, comma
1, lettera a) del D.Lgs.
507/97).
|
|
4.7
- Ritenute sui contributi
pubblici e privati: |
i contributi erogati
dal CONI, dalle Federazioni
e dagli enti di promozione
sportiva a favore di
circoli, associazioni
e società sportive non
sono soggetti a ritenuta
d'acconto (del 4%).
Tali contributi non
sono soggetti a ritenuta
anche se erogati da
enti pubblici qualora
il circolo o l'associazione
sportiva esercitino
attività non considerate
commerciali, mentre
è dovuta se esercitano
anche una sola delle
attività commerciali,
elencate nel comma ....
dell'articolo 148 del
TUIR (art. 28 comma
2 - DPR 600/73). Rimangono
invece soggetti a ritenuta
d'acconto i contributi
(esclusi quelli erogati
per l'acquisto di beni
strumentali) corrisposti
da Regioni, Province;
Comuni ed altri enti
pubblici a società sportive
di capitali e cooperative
in quanto la nonna (art.
28 DPR 600/73) sulle
ritenute si riferisce
espressamente ai contributi
alle "imprese"
quali sono appunto le
società di capitali
e le cooperative.
|
|
4.8
- Tasse Concessioni
Comunali: |
sono state abolite dall'IRAP.
Non sono dovute nemmeno
le tasse di concessione
comunale per frigoriferi,
apparecchi televisivi,
flipper, biliardini,
eco.
|
|
4.9
- Tasse su pesi e misure: |
(bilance, misuratori,
ecc.) non sono dovute.
|
|
4.10
- Ritenute sui contributi
pubblici e privati: |
i contributi erogati
dal CONI, dalle Federazioni
e dagli enti di promozione
sportiva a favore di
circoli, associazioni
e società sportive non
sono soggetti a ritenuta
d'acconto (del 4%).
Tali contributi non
sono soggetti a ritenuta
anche se erogati da
enti pubblici qualora
il circolo o l'associazione
sportiva esercitino
attività non considerate
commerciali, mentre
è dovuta se esercitano
anche una sola delle
attività commerciali,
elencate nel comma ....
dell'articolo 148 del
TUIR (art. 28 comma
2 - DPR 600/73). Rimangono
invece soggetti a ritenuta
d'acconto i contributi
(esclusi quelli erogati
per l'acquisto di beni
strumentali) corrisposti
da Regioni, Province;
Comuni ed altri enti
pubblici a società sportive
di capitali e cooperative
in quanto la nonna (art.
28 DPR 600/73) sulle
ritenute si riferisce
espressamente ai contributi
alle "imprese"
quali sono appunto le
società di capitali
e le cooperative.
|
|
4.11
- Imposta UTF: |
non è più dovuta dalle
associazioni anche se
somministrano, detengono
o vendono (asporto)
bottiglie sigillate;
è invece necessario
dotarsi della licenza
che va richiesta, su
carta libera, all'Ufficio
Tecnico di Finanza competente
per territorio con allegati:
1 marca da bollo, una
autocertificazione in
cui si dichiara che
non si sono subite condanne
(contrabbando di alcolici,
ecc.) e fotocopia del
documento di identità
del richiedente.
|
|
4.12
- Imposta Comunale per
l'esercizio di imprese,
di arri e professioni
(ICIAP): |
non più è dovuta
|
|
4.13
- Imposta ridotta per
gas metano: |
le strutture associative
(circoli, associazioni,
ONLUS ecc.) che non
hanno scopo di lucro
e svolgono la propria
attività nel campo sportivo
dilettantistico possono
accedere alla riduzione
dell'imposta di consumo
sul gas metano (D.Lgs.
26/10/1995 n° 504) in
impianti sportivi e
loro pertinenze. Infatti,
a seguito dell'emanazione
di una circolare delle
dogane del 2000 (cir.
N° 64/D del 3 aprile
2000), è stato chiarito
che l'applicazione della
agevolazione prevista
per il riscaldamento
degli impianti industriali
è anche applicabile
non solo agli impianti
sportivi, ma anche a
tutte quelle strutture
(docce, locali adibiti
a spogliatoi, uffici
amministrativi ecc.)annesse
agli impianti stessi
anche qualora questi
ultimi, per la loro
natura, non siano soggetti
al riscaldamento (campi
da tennis, da calcio
ecc.).
|
Per
poter accedere alla
particolare aliquota
di accisa prevista dalla
legge citata, il rappresentante
legale dell'associazione
sportiva dilettantistica
(a parere di chi scrive
anche degli altri soggetti
elencati dalla legge
289/02 e 128/04 e cioè
società e cooperative)
dovrà inoltrare alla
società erogatrice del
combustibile apposita
domanda di riduzione
dell'imposta specificando,
ai sensi dell' art.
47 del DPR 28/12/2000
n° 445, che l'associazione
non ha scopo di lucro
e che svolge attività
sportiva dilettantistica.,
Occorre anche allegare
alla domanda fotocopia
di documento d'identità
del legale rappresentante
ed una serie di documenti
(statuto, planimetria
dei locali, ultima fattura
ecc.) che saprà certamente
precisare la società
erogatrice del combustibile
che con ogni probabilità
avrà anche elaborato
un apposito modulo di
domanda con tutte le
indicazioni necessarie. |
|
4.14
- Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI): |
non è dovuta (DL504/1992
- art. 7 lettera i),
se la sede è di proprietà
dell'associazione o
circolo; se è concessa
in comodato gratuito
o in affitto la valutazione
è lasciata ai singoli
comuni.
|
|
4.15
- Minimun tax:: |
non soggetta (DPR 917/86
art. 79 comma 6 bis).
|
|
4.16
- Imposta di bollo: |
sulle ricevute di importo
superiore a 77,47 euro
va apposta una marca
da bollo da 1,91 euro.
Sono esentate dall'imposta
di bollo le federazioni
sportive e gli enti
di promozione sportiva
(non le società e le
associazioni sportive)
gli atti, documenti,
istanze contratti, copie
(anche se dichiarate
conformi), estratti,
certificazioni, dichiarazioni
ed attestazioni (art.
90, comma 6 della legge
289/02).
|
|
4.17
- Abbonamenti RAI): |
se nella sede vi sono
radio e TV occorre pagare
il canone radio (per
il 2005 = € 26,15) e/o
televisione (€ 177,80).
Le associazioni sportive
ed i circoli che installano
per la prima volta un
apparecchio radio e/o
televisivo dovranno
richiedere l'abbonamento
speciale RAI compilando
ed inviando l'apposito
formulario predisposto
dalla RA1 sul sito www.rai.it.
|
|
4.18
- Tassa di concessione
governativa: |
Oltre al canone le associazioni
sono soggette al pagamento
della tassa di concessione
governativa per radio
(€ 0,52) e per TV (€
4,13) da effettuare
con versamento sul c/c
postale 8003, intestato
all'Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Roma 2
- causale "tassa
di concessione governativa".
Sono escluse dalla tassa
di cc.gg. le associazioni
sportive (art. 90, comma
7 legge 289/02).
|
|
4.19
- Diritti d'autore: |
oltre all'abbonamento
radio e TV va versata
alla SIAE la quota per
i diritti d'autore (vedi
l'accordo che quasi
tutte le associazioni
"riconosciute"
hanno stipulato con
la SIAE).
|
|
4.20
- Imposta intrattenimenti
(DPR 640/99 e successive
modificazioni): |
sulle ricevute di importo
superiore a 77,47 euro
va apposta una marca
da bollo da 1,91 euro.
Sono esentate dall'imposta
di bollo le federazioni
sportive e gli enti
di promozione sportiva
(non le società e le
associazioni sportive)
gli atti, documenti,
istanze contratti, copie
(anche se dichiarate
conformi), estratti,
certificazioni, dichiarazioni
ed attestazioni (art.
90, comma 6 della legge
289/02).
|
|
4.21
- Apparecchi da divertimento: |
Negli ultimi due anni
vi è stata una copiosa
produzione legislativa
sugli apparecchi da
divertimento che in
pratica ha riguardato
tutti i settori dei
giochi. In
sintesi la citata normativa
ha:
-
Vietato dal 30 aprile
2004 l'uso dei video
poker;
-
Diviso in due maxi
categorie gli apparecchi
e congegni da divertimento:
apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici
ed elettronici (vedi
comma 6 dell'ari
110 del TULPS -
R.D. 18 giugno 1931
n° 773);
-
apparecchi e congegni
meccanici ed elettromeccanici
(biliardi, elettrogrammofoni,
calciobalilla, flipper,
Kiddle rides, ecc.)
cioè quelli abitualmente
installati nei circoli;
-
Stabilito
l'imponibile medio
forfetario annuo
per tali congegni:
l'importo è stato
praticamente raddoppiato
rispetto a quello
precedente. L'imposta
sugli intrattenimenti
(ISI). dovuta è
pari all'8% dell'imponibile
sul quale grava
l'IVA al 20%;
-
Determinato il numero
massimo dei videogiochi
installabili nei
circoli. Peraltro
solo in quelli in
possesso dell'autorizzazione
per la somministrazione
di cibi e bevande,
di cui al DPR 4/4/2001
n. 235. E' installabile
un solo apparecchio
ogni 15 metri quadrati
di superficie destinata
alla somministrazione,
2 apparecchi per
superficie di 50
metri quadrati,
un altro per ulteriori
50 metri ed un quarto,
numero massimo di
apparecchi installabili,
per ulteriori 50
metri.
Soggetto
passivo dell'imposta
è il gestore degli
apparecchi, vale a
dire chi esercita
un'attività organizzata,
diretta alla distribuzione,
installazione e gestione
economica di tali
apparecchi presso
luoghi aperti al pubblico
o in circoli o associazioni
sportive.
Il
gestore, entro 5 giorni
dal pagamento dell'imposta,
deve inviare all'ispettorato
compartimentale dei
monopoli competente
per territorio l'apposito
modello nel quale
devono essere indicati
gli apparecchi per
i quali ha assolto
l'imposta e l'importo
complessivo versato.
L'ispettorato rilascia,
per ogni apparecchio
dichiarato, una quietanza
di pagamento che deve
essere conservata
nel luogo dove è installato
l'apparecchio in quanto
responsabile è chi
lo utilizza materialmente.
Questo
avviene nel caso in
cui l'imprenditore
(proprietario) dia
al circolo un compenso,
di norma parametrato
agli incassi, a remunerazione
per la tenuta degli
apparecchi; ovviamente
gli incassi derivanti
dagli apparecchi saranno
acquisiti direttamente
dall'imprenditore/proprietario.
Il circolo, per il
compenso ricevuto,
rilascerà a questi
fattura gravata di
IVA e considererà
l'introito di "natura
commerciale"
e pertanto soggetto
a IRES , IVA ed IRAP.
Il pagamento dell'imposta
intrattenimento (8%
gravata di IVA) sarà
a carico dell'imprenditore/proprietario.
Una eccezione alla
regola è prevista
per gli apparecchi
e congegni da divertimento
che prevedono vincite
in denaro (comma 6
, art. 110 Tuips)
e che sono soggetti
al prelievo erariale
unico (PREU) dei 13,5%
applicato agli incassi
dei suddetti apparecchi.
Dal 1 gennaio 2005,
per effetto dell'articolo
1. comma 497, della
legge 30/12/2004 n°
311, gli incassi,
sia da parte del concessionario
che del circolo, sono
esenti da IVA ai sensi
dell'art. 10, comma
1, n° 6 del DPR 633/72.
Il
circolo quindi rilascerà
fattura (o semplice
ricevuta se non svolge
attività commerciali)
indicando in essa
il titolo di esenzione
IVA richiamato. Ciò
perché il PREU sostituisce
le due imposte (IVA
e intrattenimento)
per cui pagando il
PREU non sono più
dovute dal circolo
e neppure dal proprietario
dell'apparecchio IVA
e imposta intrattenimento.
Esclusa
la citata eccezione,
nel caso invece in
cui il circolo prenda
in affitto l'apparecchio
ed incassi i relativi
proventi, riceverà
dall'imprenditore
la fattura relativa
all'importo dell'affitto
gravata di IVA; l'attività
(ed i relativi introiti)
è considerata "istituzionale"ai
sensi dell'art. 4°,
quarto comma del DPR
633/72 in quanto il
circolo rende un servizio
ai soci e pertanto
non soggetta a IRES,
IVA e IRAP.
In
questo secondo caso
il circolo è tenuto
al pagamento dell'imposta
intrattenimento dell'8%
ma non dell'IVA (
Agenzia delle Entrate:
ris. 15/3/2004 n°
3 8). In entrambi
i casi per il pagamento
(il versamento deve
essere effettuato
entro il 16 marzo)
occorre servirsi del
modello F24 utilizzando
il codice 5123 ( non
più quindi il 2344)
per l'imposta e 6729
per l'IVA qualora
dovuta.
Va
inoltre precisato
che l'attività di
biliardo o biliardino
svolta per finalità
sportive (gare, campionati,
dimostrazioni, ecc.
sotto l'egida della
FIBIS o dell'ente
di promozione sportiva
cui l'associazione
aderisce) beneficia
dell'esenzione dell'imposta
sugli intrattenimenti.
Tale esenzione è applicabile
però solo se l'utilizzazione
avviene da parte dei
soli atleti e a titolo
gratuito; non deve
esserci quindi ne
tariffa oraria ne
l'esistenza di quote
associative differenziate
a seconda dell'uso
del biliardo o biliardino.
|
In
conclusione, per la
detenzione e la gestione,
anche indiretta, dei
giochi elettronici,
automatici o semiautomatici
presso i circoli è necessario:
- Procurarsi
l'autorizzazione
cui all'ari 86 del
TULPS presso i competenti
Uffici Comunali.
Per l'ottenimento
della stessa sarà
necessario presentare
il nulla osta dei
Monopoli di Stato;
- Assicurarsi
di possedere il
nulla osta che è
rilasciato dai Monopoli
di Stato ai produttori
e agli importatori
degli apparecchi
e congegni per il
gioco lecito, nonché
ai loro gestori.
I produttori e gli
importatori devono
consegnare ai circoli
detentori degli
apparecchi e dei
congegni una copia
del nulla osta e,
sempre per ogni
apparecchio e congegno
ceduto, la relativa
scheda esplicativa.
Gli Ufficiali e
gli agenti di P.S.,
gli Ufficiali e
gli agenti di Polizia
Tributaria e gli
Ufficiali e gli
agenti della Guardia
di Finanza effettuano
il controllo degli
apparecchi con accesso
alle sedi di coloro
che li detengono,
anche temporaneamente,
verificando che
per ogni apparecchio
e congegno risulti
rilasciato il nulla
osta e che l'apparecchio
sia dotato della
scheda esplicativa.
In assenza del nulla
osta, oltre alla
sanzione amministrativa
pecuniaria, può
essere disposta
la confisca degli
apparecchi e dei
congegni.
- Esporre
nella sala dove
sono installati
gli apparecchi da
gioco una tabella
vidimata dal Questore
nella quale siano
indicati, oltre
ai giochi d'azzardo
(vietati), quelli
che la stessa
autorità
ritiene di vietare,
nonché le prescrizioni
e i divieti .specifici
che ritiene di disporre
nel pubblico interesse.
In tale tabella,
inoltre, deve essere
fatta espressa menzione
del divieto delle
scommesse.
- Conservare
nel luogo ove è
installato l'apparecchio
di divertimento
e di intrattenimento
la quietanza di
assolvimento della
relativa imposta.
Chi scrive ritiene
infine necessaria
una dichiarazione
da parte del Ministero
sull'uso gratuito
del biliardo e del
biliardino che molti
circoli, data l'onerosità
dell'imposta, applicano
indipendentemente
dall'uso sportivo.
In questo caso,
mancando il presupposto
oggettivo, l'attività
non dovrebbe essere
esclusa dall'imposta
sugli intrattenimenti?
Restiamo in fiduciosa
attesa della risposta
da parte del Ministero.
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4.22
- Imponibili forfetari
2005 |
L'imposta
dovuta per l'utilizzazione
di biliardi, elettrogrammofoni,
ecc, installati nei
circoli od associazioni
di qualunque specie,
è pari all'8% sugli
importi 2005 sotto indicati:
- AM1
Biliardo ed apparecchi
similari attivabili
a moneta o gettone,
ovvero affittati
nel tempo.
€ 3.500,00
- AM2
Elettrogrammofoni
ed apparecchi
similari attivabili
a moneta o gettone.
€ 500,00
- AM3
Apparecchi meccanici
attivabili a moneta
o gettone, ovvero
affittati a tempo:
calcio balilla,
biliardini ed
apparecchi similari.
€ 470,00
- AM4
Apparecchi elettromeccanici
attivabili a moneta
o gettone, ovvero
affittati a tempo:
flipper, gioco
elettromeccanico
dei dardi ed apparecchi
similari.
€ 1.000,00
- AM5
Apparecchi meccanici
e/o elettromeccanici
per bambini attivabili
a moneta o gettone,
ovvero affittati
a tempo: congegno
a vibrazione tipo
“Kiddie rides”
ed apparecchi
similari.
€ 480,00
- AM6
Apparecchi
elettromeccanici
attivabili a moneta
o gettone, ovvero
affittati a tempo:
gioco a gettone
azionato da ruspe
ed apparecchi
similari.
€
1.500,00
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TORNA
SU |
5
- Spese, Inventario e Bilanci; |
5.1
- Spese: |
Per un retto
andamento amministrativo del
circolo e/o dell'associazione
sportiva occorre disciplinare
in un primo luogo il meccanismo
degli acquisti e delle spese.
Ogni spesa deve passare attraverso
tre fasi: impegno - accertamento
- pagamento. L'impegno deve
essere preso legittimamente
da chi ne ha la facoltà e con
la procedura stabilita dallo
Statuto o dai regolamenti interni:
tali impegni devono essere presi
solo entro i limiti deliberali
a norma statutaria e regolamentare.
L'accertamento
della spesa consiste nella verifica
che il prodotto o il servizio
acquistato corrisponda per qualità
e quantità a quello commissionato
e che la fatturazione sia avvenuta
secondo i patti convenuti (prezzo
- data di pagamento - tempo e
luogo di consegna - esattezza
dei conteggi - ecc.). Il pagamento
deve essere ugualmente autorizzato
dopo i suddetti controlli da chi
ne ha i poteri. La Legge 342/00
introduce la necessità di una
documentazione di tipo bancario
o postale e per. Le operazioni
inerenti all'attività istituzionale
svolta dalle associazioni sportive
(ma non per i circoli) per i proventi
dalle stesse percepiti o corrisposti
a qualsiasi titolo, per importi
superiori a € 6.516,47. |
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5.2
- Inventario: |
L'inventario
viene redatto all'inizio dell'attività
dell'associazione e successivamente
ogni anno. Esso deve contenere
l'indicazione del valore di
attività e/o passività. L'inventario
si chiude con il rendiconto
economico e finanziario o con
il bilancio d'esercizio in questo
caso composto dal conto economico
e dallo stato patrimoniale (che
dimostra l'impegno del capitale
sociale conseguito e/o le perdite
subite).Come abbiamo già visto
il rendiconto, o bilancio, va
redatto e presentato all'assemblea
ogni anno entro la data fissata
dallo Statuto. La valutazione
dell'attività e della passività
rappresenta un'operazione delicata
e importante; infatti, mutando
il criterio di valutazione (ossia
cambiando i valori dell'inventario,
un bilancio attivo può divenire
passivo e viceversa). Il bilancio
è un prospetto - bilanciante
- dove si riassumono in poche
voci tutte le attività e le
passività inventariate e dove
l'importo delle attività corrisponde
esattamente (bilancio) a quello
delle passività.
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5.3
- Bilancio preventivo: |
II preventivo
di esercizio consente di determinare
anticipatamente il costo di
uno o di vari servizi o attività,
e di rendersi conto dei termini
tecnico-economici entro i quali
potranno effettuarsi. Esso consente
inoltre il controllo dei costi
e l'accantonamento tempestivo
delle spese da liquidare, cioè
quelle spese che maturano nel
tempo ma che si manifesteranno
in oneri reali soltanto periodicamente
e occasionalmente, anche a distanza
di anni (ad esempio deperimenti
che esigono riparazioni, ammortamenti,
indennità di fine rapporto di
lavoro, ecc.)
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5.4
- Bilancio consuntivo (o più
propriamente rendiconto economico
e finanziario): |
Il bilancio
consuntivo, che statutariamente
può riferirsi sia all'anno solare,
che all'anno sociale, è un documento
che il consiglio direttivo e
il collegio sindacale (ove esista)
presentano all'assemblea per
fornire ai soci i fatti amministrativi
e il risultato della gestione
dell'associazione. Dal bilancio
si può anche rilevare se c'è
equilibrio finanziario fra gli
elementi patrimoniali e trarre
quei dati statistici che siano
di indicazione e guida per l'avvenire.
Il Bilancio consuntivo - anche
se riferito alle sole attività
istituzionali - e la documentazione
ad esso inerente, deve essere
conservato per dieci anni.
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5.5.
- Compilazione del bilancio |
Il
bilancio consuntivo si compone
di due prospetti e di una relazione,
e precisamente:
1)
Situazione patrimoniale, che
indica tutte le attività e le
passività che formano lo stato
patrimoniale al giorno indicato
(chiusura di esercizio che in
genere è il 31 dicembre di.
ogni anno), la cui differenza
aritmetica è rappresentata,
tolto il capitale o le riserve,
dall'utile o dalla perdita dell'esercizio;
2)
Conto profitti e perdite (o
costi e ricavi), che indica
come la gestione si è svolta
durante l'esercizio. Esso rappresenta
la vita economica dell'associazione
sportiva e/o del circolo e indica
come si è giunti all'utile o
alla perdita risultante dalla
situazione patrimoniale;
3)
Relazione del consiglio direttivo
con la quale si illustra in
maniera critica e reale il bilancio.
Per quanto riguarda la relazione
occorre tenere presente che
le cifre del bilancio e quelle
relative ai risultati economici
raggiunti, non sempre sono così
significative e chiare da illustrare
anche ai non esperti la reale
consistenza patrimoniale dell'associazione
sportiva e come si è svolto
l'andamento della gestione.
Pertanto,
affinché l'interpretazione del
bilancio sia alla portata di
tutti, occorre che nella relazione
si spieghino le cifre impostate
all'attivo o al passivo, soffermandosi
in particolar modo sulle differenze
esistenti rispetto alla situazione
patrimoniale del precedente
esercizio. Inoltre la relazione
deve spiegare in maniera chiara
e comprensibile l'andamento
della gestione in tutti quegli
aspetti che possono mettere
in luce i fatti salienti verificatisi
durante la gestione stessa,
i provvedimenti presi in conseguenza
di tali fatti e i risultati
raggiunti con tali provvedimenti.
Deve essere ben chiaro che tali
risultati - per un'associazione
- non si devono limitare solo
a quelli di carattere economico,
ma estendersi ed investire la
funzione sociale che sta alla
base del circolo, della stessa
associazione sportiva e cioè
alla qualità e alla quantità
delle iniziative prese o servizi
effettuati per il soddisfacimento
delle esigenze scaturite dal
corpo sociale. |
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